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Articolo 1744 del Codice Civile

L’ art. 1744 del Codice Civile è rubricato “Riscossioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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