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Articolo 1743 del Codice Civile

L’ art. 1743 del Codice Civile è rubricato “Diritto di esclusiva“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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