Articolo 1907 del Codice Civile
L’ art. 1907 del Codice Civile è rubricato “Assicurazione parziale“.
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
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