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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 396 del Codice di procedura civile

Articolo 396 del Codice di procedura civile

L’articolo 396 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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