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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 397 del Codice di procedura civile

Articolo 397 del Codice di procedura civile

L’articolo 397 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Revocazione proponibile dal pubblico ministero”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;

2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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