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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 505 del Codice di procedura civile

Articolo 505 del Codice di procedura civile

L’articolo 505 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Assegnazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d’accordo fra tutti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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