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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 506 del Codice di procedura civile

Articolo 506 del Codice di procedura civile

L’articolo 506 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Valore minimo per l’assegnazione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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