Articolo 507 del Codice di procedura civile

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L'articolo 507 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma dell'assegnazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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