Articolo 506 del Codice di procedura civile

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L'articolo 506 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Valore minimo per l'assegnazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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