L'articolo 504 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cessazione della vendita forzata".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
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