Articolo 508 del Codice di procedura civile

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L'articolo 508 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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