Articolo 509 del Codice di procedura civile

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L'articolo 509 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Composizione della somma ricavata". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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