L'articolo 509 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Composizione della somma ricavata".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
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