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Articolo 2780 del Codice Civile

L’ art. 2780 del Codice Civile è rubricato “Ordine dei privilegi sugli immobili“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l’ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall’articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall’articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2772;
5) i crediti per l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili.
5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all’articolo 2775-bis.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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