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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.32 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.32 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.32 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione dell’appellato e appello incidentale”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell’udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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