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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.41 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.41 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.41 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma della domanda”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all’assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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