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Articolo 868 del Codice Civile

L’ art. 868 del Codice Civile è rubricato “Regolamento protettivo dei corsi di acqua”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I proprietari d’immobili situati in prossimità di corsi d’acqua che arrecano o minacciano danni all’agricoltura, ad abitati o a manufatti d’interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all’esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d’acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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