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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 54 del Codice di procedura civile

Articolo 54 del Codice di procedura civile

L’articolo 54 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ordinanza sulla ricusazione”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52.

Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250.

Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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