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Articolo 2829 del Codice Civile

L’ art. 2829 del Codice Civile è rubricato “Iscrizione sui beni del defunto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’iscrizione d’ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l’acquisto dei beni da parte degli eredi, l’iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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