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Articolo 2828 del Codice Civile

L’ art. 2828 del Codice Civile è rubricato “Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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