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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 823 del Codice di procedura civile

Articolo 823 del Codice di procedura civile

L’articolo 823 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Deliberazione e requisiti del lodo”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l’indicazione della sede dell’arbitrato;
3) l’indicazione delle parti;
4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l’esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.



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