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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 822 del Codice di procedura civile

Articolo 822 del Codice di procedura civile

L’articolo 822 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Norme per la deliberazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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