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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 821 del Codice di procedura civile

Articolo 821 del Codice di procedura civile

L’articolo 821 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rilevanza del decorso del termine”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il decorso del termine indicato nell’articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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