Articolo 822 del Codice di procedura civile

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L'articolo 822 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Norme per la deliberazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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