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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 766 del Codice di procedura civile

Articolo 766 del Codice di procedura civile

L’articolo 766 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Avviso alle persone interessate”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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