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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 765 del Codice di procedura civile

Articolo 765 del Codice di procedura civile

L’articolo 765 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ufficiale procedente”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace. [Periodo soppresso]

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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