L'articolo 766 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Avviso alle persone interessate"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.
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