L'articolo 765 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ufficiale procedente"
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.
Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace. [Periodo soppresso]
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