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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 602 del Codice di procedura civile

Articolo 602 del Codice di procedura civile

L’articolo 602 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Modo dell’espropriazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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