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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 600 del Codice di procedura civile

Articolo 600 del Codice di procedura civile

L’articolo 600 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Convocazione dei comproprietari”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568

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