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Articolo 2751 del Codice Civile

L’ art. 2751 del Codice Civile è rubricato “Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge;

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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