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Articolo 478 del Codice di procedura civile

L’articolo 478 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prestazione della cauzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell’articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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