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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 477 del Codice di procedura civile

Articolo 477 del Codice di procedura civile

L’articolo 477 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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