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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 816 sexies del Codice di procedura civile

Articolo 816 sexies del Codice di procedura civile

L’articolo 816 sexies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Morte, estinzione o perdita di capacità della parte”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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