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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 816 quinquies del Codice di procedura civile

Articolo 816 quinquies del Codice di procedura civile

L’articolo 816 quinquies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento di terzi e successione nel diritto controverso”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l’intervento previsto dal secondo comma dell’articolo 105 e l’intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l’articolo 111.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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