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Articolo 2819 del Codice Civile

L’ art. 2819 del Codice Civile è rubricato “Sentenze arbitrali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame stabilisce che l’ipoteca giudiziale può essere iscritta solo in presenza di un titolo che accerti l’esistenza del credito. 
L’ipoteca giudiziale può essere iscritta: con una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’obbligazione; con un decreto ingiuntivo esecutivo; con un lodo arbitrale (indicato da questo articolo), purché sia stato reso esecutivo dal tribunale (cfr. art. 2818 c.c.). 
Punto importante da comprendere è che l’ipoteca non nasce automaticamente con il credito, ma è necessario un provvedimento con forza esecutiva che accerti il diritto del creditore;
Solo con uno dei titoli sopra indicati il creditore può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore come garanzia del credito.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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