L' art. 2818 del Codice Civile è rubricato “Provvedimenti da cui deriva".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Breve spiegazione:
L’articolo in esame individua i titoli in base ai quali è possibile iscrivere ipoteca su beni immobili, diritti reali immobiliari e beni mobili registrati.
L’iscrizione dell’ipoteca non è automatica, ma richiede l’esistenza di un titolo che accerti il credito. Il primo comma prevede come titolo principale la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno, anche se da liquidarsi successivamente.
Il secondo comma precisa che lo stesso effetto è riconosciuto anche ad altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce identica efficacia (decreto ingiuntivo esecutivo, lodo arbitrale reso esecutivo dal tribunale).
L’iscrizione dell’ipoteca non è automatica, ma richiede l’esistenza di un titolo che accerti il credito. Il primo comma prevede come titolo principale la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno, anche se da liquidarsi successivamente.
Il secondo comma precisa che lo stesso effetto è riconosciuto anche ad altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce identica efficacia (decreto ingiuntivo esecutivo, lodo arbitrale reso esecutivo dal tribunale).
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