L' art. 2820 del Codice Civile è rubricato “Sentenze straniere".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
Breve spiegazione:
L'articolo in esame prevede che anche un sentenza straniera possa costituire titolo valido per l'iscrizione dell'ipoteca, purchè l'autorità giudiziaria italiana (quindi un giudice italiano) ne abbia riconosciuto l'efficacia, o le convenzioni internazionali dispongano diversamente, quindi ad esempio vi è un accordo tra Stati che la rende automaticamente titolo valido.Ad esempio, se hai una sentenza emessa da un Tribunale francese, questa può essere utilizzata per iscrivere ipoteca in Italia, purché sia previamente riconosciuta efficace mediante una specifica procedura davanti all’autorità giudiziaria italiana, oppure vi sia una convenzione internazionale che la equipari a una sentenza italiana. Solo dopo tale riconoscimento la sentenza costituisce un titolo valido per l’iscrizione dell’ipoteca su un bene situato in Italia.
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