Articolo 1782 del Codice Civile
L’ art. 1782 del Codice Civile è rubricato “Deposito irregolare“.
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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