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Articolo 1569 del Codice Civile

L’ art. 1569 del Codice Civile è rubricato “Contratto a tempo indeterminato“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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