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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1978 del Codice Civile

Articolo 1978 del Codice Civile

L’articolo 1978 del Codice Civile é rubricato “Forma” .

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 1978 del Codice Civile italiano: 

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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