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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 373 del Codice di procedura civile

Articolo 373 del Codice di procedura civile

L’articolo 373 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Sospensione dell’esecuzione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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