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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 652 del Codice di procedura civile

Articolo 652 del Codice di procedura civile

L’articolo 652 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Conciliazione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto, oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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