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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 653 del Codice di procedura civile

Articolo 653 del Codice di procedura civile

L’articolo 653 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione” . 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.



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