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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 654 del Codice di procedura civile

Articolo 654 del Codice di procedura civile

L’articolo 654 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente.

Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà

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