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Articolo 1541 del Codice Civile

L’ art. 1541 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un anno dalla consegna dell’immobile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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