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16 Ottobre 2026
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Articolo 2827 del Codice Civile

L’ art. 2827 del Codice Civile è rubricato “Luogo dell’iscrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’ipoteca si iscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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