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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 169 del Codice di procedura civile

Articolo 169 del Codice di procedura civile

L’articolo 169 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ritiro dei fascicoli di parte”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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