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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 705 del Codice di procedura civile

Articolo 705 del Codice di procedura civile

L’articolo 705 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Divieto di proporre giudizio petitorio”.


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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