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Articolo 2789 del Codice Civile

L’ art. 2789 del Codice Civile è rubricato “Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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