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Articolo 2788 del Codice Civile

L’ art. 2788 del Codice Civile è rubricato “Prelazione per il credito degli interessi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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